Cartelle e intimazioni: motivazione apparente sulla notifica e prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi (Cass. trib. 27129/2025)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 27129/2025 (n. sez. 6542/2025, R.G.N. 25617/2018) — camera di consiglio del 25 settembre 2025, deposito 9 ottobre 2025, Presidente Paolo Di Marzio, Relatore Alberto Crivelli.

Il principio di diritto

In tema di notifica delle cartelle di pagamento, il mero richiamo alla norma applicata (ad es. l’art. 140 c.p.c.) non integra motivazione idonea, ma soltanto apparente, quando il giudice non descriva il concreto declinarsi degli adempimenti — diversi a seconda che ricorra irreperibilità, incapacità o rifiuto — nella fattispecie esaminata. Quando invece la notifica sia eseguita direttamente dal concessionario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, si applicano le norme sul servizio postale ordinario e non è necessaria la raccomandata informativa; questa è richiesta, invece, per la consegna a mani del portiere ai sensi dell’art. 139, terzo comma, c.p.c. Quanto alla prescrizione, i crediti erariali a titolo di capitale soggiacciono al termine decennale ex art. 2946 c.c., mentre sanzioni e interessi si prescrivono in cinque anni; per i tributi locali il termine è quinquennale anche per il capitale.

Il fatto

L’agente della riscossione notificava un’intimazione di pagamento per circa 25.688 euro, relativa a numerose cartelle inerenti a tributi erariali, TARSU, tassa automobilistica e canone RAI, riferite agli anni dal 1992 al 2000 e non impugnate. Il contribuente eccepiva la mancata notifica delle cartelle e degli atti presupposti, nonché la prescrizione e la decadenza dei crediti. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Campania confermava. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi; l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione resistevano con controricorsi.

La motivazione

Primo motivo (difetto di motivazione sulle notifiche e sulla prescrizione). In parte inammissibile, in parte infondato, in parte fondato. Il motivo è inammissibile ove privo di specificità, non emergendo quale profilo di irritualità della notifica sia stato in concreto eccepito. La censura di motivazione apparente è invece fondata per le cartelle notificate ai sensi dell’art. 140 c.p.c.: il mero riferimento alla norma non basta, non descrivendo la sentenza il concreto atteggiarsi degli adempimenti (irreperibilità, incapacità, rifiuto). Per la cartella notificata a mani di un familiare la motivazione, ancorché sintetica, è sufficiente. Per le notifiche eseguite direttamente a mezzo del servizio postale ex art. 26, comma 1, d.P.R. 602/1973 non è necessaria la raccomandata informativa, applicandosi le norme sul servizio postale ordinario e non la l. 890/1982 (Cass. nn. 10037/2019, 2229/2020, 28872/2018, 19270/2018; Corte cost. n. 175/2018); diverso è il caso della consegna al portiere ex art. 139 c.p.c., che la richiede, sicché sul punto la censura risulta parzialmente fondata.

Secondo motivo (violazione degli artt. 111 e 24 Cost., 139 e 140 c.p.c., 2946 e 2948 c.c., 60 d.P.R. 600/1973, 25 e 26 d.P.R. 602/1973): notifiche e prescrizione. In parte assorbito, in parte fondato. Sulle notifiche il motivo è assorbito da quanto già esposto. Sulla prescrizione, per i crediti erariali (IRPEF e addizionali) il capitale è soggetto a prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., efficacemente interrotta dall’intimazione impugnata; sanzioni e interessi, invece, si prescrivono in cinque anni, con la conseguenza che, per le cartelle più risalenti, i relativi accessori risultano prescritti. Per il credito TARSU, tributo locale soggetto a prescrizione quinquennale anche per il capitale, i termini risultano interrotti dall’intimazione del 2015.

Esito: in parziale accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione — confermata nel resto — con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Implicazioni pratiche

Tre indicazioni operative. Sul piano della motivazione: contro una sentenza che si limiti a richiamare la norma sulla notifica senza descrivere come si sia in concreto perfezionata, è spendibile la censura di motivazione apparente, tanto più per l’art. 140 c.p.c., i cui adempimenti variano secondo le situazioni. Sul regime delle notifiche: occorre distinguere la notifica diretta del concessionario a mezzo posta ex art. 26 d.P.R. 602/1973 — che segue le regole del servizio postale ordinario e non esige la raccomandata informativa — dalla consegna al portiere ex art. 139 c.p.c., che invece la richiede; l’eccezione va calibrata sull’effettiva modalità accertata in fatto. Sulla prescrizione: nel contestare intimazioni fondate su cartelle definitive, va tenuta ferma la distinzione tra capitale erariale (decennale), sanzioni e interessi (quinquennale) e tributi locali (quinquennale anche per il capitale), individuando per ciascun credito la data della notifica e l’atto interruttivo.

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