Responsabilità dell’ente (d.lgs. 231/2001): la prescrizione dell’illecito è autonoma da quella del reato-presupposto (Cass. pen. n. 26378/2026)
Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, sentenza n. 26378/2026, depositata il 14 luglio 2026 (sent. sez. 1613/2026, camera di consiglio del 23 giugno 2026), R.G.N. 16501/2026. Presidente Andrea Pellegrino, Relatrice Daniela Cardamone.
Il principio di diritto
In tema di responsabilità degli enti (d.lgs. n. 231 del 2001), la prescrizione dell’illecito amministrativo dipendente da reato (art. 22) ha una marcata autonomia rispetto alla prescrizione del reato: la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’ente, quale atto di contestazione dell’illecito, interrompe la prescrizione per il solo fatto della sua emissione e ne sospende il decorso sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. L’estinzione per prescrizione del reato-presupposto maturata nelle more del procedimento non fa venir meno la responsabilità dell’ente, per il principio di autonomia sancito dall’art. 8; ferma restando la preclusione dell’art. 60 quando il reato sia già prescritto prima della contestazione, e l’obbligo del giudice di accertare autonomamente l’illecito oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533 cod. proc. pen.).
Il fatto
La Corte d’appello aveva confermato la responsabilità di una società per l’illecito amministrativo di cui all’art. 24 d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione a condotte di indebita percezione di contributi comunitari nel settore della produzione tabacchicola. Con il ricorso l’ente deduceva il difetto di motivazione, per l’omesso esame delle prove dibattimentali e la mancata verifica autonoma della responsabilità a fronte della prescrizione dei reati-presupposto, nonché l’intervenuta prescrizione dell’illecito amministrativo per le annualità più risalenti.
La motivazione
La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e volto a una rivalutazione di merito non consentita: i giudici avevano accertato l’inserimento della società in un sistema fraudolento, con premi ottenuti attraverso la falsa rappresentazione della disponibilità dei terreni e conferimenti inesistenti. Sul secondo motivo ha ribadito l’autonomia del regime prescrizionale dell’illecito dell’ente: nel caso, la richiesta di rinvio a giudizio del 2014 era intervenuta quando i reati-presupposto non erano ancora prescritti, sicché la loro successiva estinzione era irrilevante e l’illecito, alla data della sentenza, non era prescritto.
Esito: la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
La decisione è una guida ai tempi della responsabilità degli enti. La prescrizione dell’illecito 231 corre in autonomia rispetto a quella del reato: la contestazione (tipicamente la richiesta di rinvio a giudizio) la interrompe e ne sospende il decorso fino al giudicato. Ne discende che la prescrizione del reato-presupposto, se maturata dopo la rituale contestazione, non libera l’ente; conta invece l’art. 60, che preclude la contestazione quando il reato sia già prescritto prima. In ogni caso, il giudice deve accertare l’illecito dell’ente oltre ogni ragionevole dubbio, anche quando il reato della persona fisica si sia estinto.