Decreto penale opposto: è abnorme la sentenza del G.i.p. che proscioglie per prescrizione (Cass. pen. n. 26352/2026)

Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 26352/2026 (motivazione semplificata), depositata il 14 luglio 2026, R.G.N. 18638/2026, Presidente Luca Ramacci, Relatore Giovanni Giorgianni. Generalità oscurate ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.

Il principio di diritto

Dopo che il decreto di condanna sia stato emesso, il Giudice è spogliato dei poteri decisori sul merito dell’azione penale, avendo lo stesso, ove sia proposta opposizione, esclusivamente poteri-doveri di propulsione processuale, obbligati nell’an e nel quomodo, con la sola eccezione rappresentata dalla decisione sulla eventuale domanda di oblazione.

Il fatto

Il G.i.p. del Tribunale di Latina, dopo aver emesso un decreto penale di condanna in relazione alle contravvenzioni di cui agli artt. 54, 55 e 1161 cod. nav. – realizzazione di una recinzione su una porzione di arenile, in prossimità della battigia, con occupazione di area del demanio marittimo – e all’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 – lavori eseguiti in assenza di autorizzazione dell’Autorità preposta al vincolo –, a seguito dell’opposizione dell’imputato dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione e revocava il decreto penale. Avverso tale sentenza il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma proponeva ricorso per cassazione.

La motivazione

È affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste. Una volta emesso il decreto penale di condanna, le fasi successive sono rigidamente scandite dall’art. 464 cod. proc. pen.: in caso di opposizione il giudice emette decreto di giudizio immediato ovvero provvede sulla richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena o di oblazione; in caso di inerzia o di opposizione inammissibile ordina l’esecuzione del decreto di condanna. Il G.i.p. è dunque spogliato dei poteri decisori sul merito, con la sola eccezione della decisione sull’oblazione. La sentenza di proscioglimento per prescrizione, emessa al di là delle ipotesi previste e quindi in carenza di potere, integra pertanto un’abnormità genetica o strutturale. La Corte aggiunge un rilievo sostanziale: il reato di cui agli artt. 54, 55 e 1161 cod. nav. ha natura permanente, perché sottrae una porzione di area demaniale al godimento della collettività, sicché la consumazione si protrae finché dura l’occupazione illegittima o, nel caso di contestazione cosiddetta aperta, fino alla data della sentenza di primo grado – dato decisivo per il computo del termine di prescrizione.

Esito: annulla senza rinvio la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per l’ulteriore corso.

Implicazioni pratiche

Dopo un decreto penale di condanna opposto, il G.i.p. non può prosciogliere nel merito, neppure per una causa estintiva come la prescrizione: deve limitarsi agli atti di impulso previsti dall’art. 464 cod. proc. pen. e rimettere la decisione al giudice competente. L’errore è intercettabile: una sentenza di proscioglimento così emessa è abnorme e annullabile senza rinvio su ricorso del pubblico ministero, con conseguente regressione del procedimento. Sul piano sostanziale, per gli abusi sul demanio marittimo la contestazione aperta sposta in avanti il dies a quo della prescrizione fino alla sentenza di primo grado: un profilo da valutare con attenzione prima di puntare sull’estinzione del reato.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *