Art. 1471.

Art. 1471.

Divieti speciali di comprare

Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, ne' direttamente ne' per interposta persona:

1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle provincie o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;

2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;

3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorita' amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;

4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'art. 1395.

Nei primi due casi l'acquisto e' nullo; negli altri e' annullabile.

Libro IV — Delle obbligazioni