Fideiussione del confidi minore non è nulla per violazione di norma imperativa (Cass. civ. Sez. I n. 7101 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di attività di prestazione di garanzie da parte di soggetti vigilati, la fideiussione prestata da un cd. confidi minore, iscritto nell’elenco di cui all’art. 155, comma 4, T.u.b. nel testo vigente ratione temporis, nell’interesse di un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa. La nullità non è prevista in modo testuale, né è ricavabile indirettamente dalla previsione secondo la quale tali soggetti svolgono esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali per favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. Il rilascio di fideiussioni, infatti, è attività non riservata a soggetti autorizzati come gli intermediari finanziari ex art. 107 T.u.b., né è preclusa alle società cooperative che operino in coerenza con l’oggetto sociale.

Il Fatto

Il Tribunale di Messina, decidendo sull’opposizione allo stato passivo, ha rigettato l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agente della riscossione avverso il provvedimento del giudice delegato. Quest’ultimo non aveva ammesso il credito insinuato per la ritenuta invalidità della fideiussione su cui il creditore aveva fondato la domanda di insinuazione. Il credito, pari a una somma determinata oltre interessi e privilegi, derivava da un contratto di fideiussione con cui la società fallita aveva garantito l’Agenzia delle Entrate da debiti tributari dei propri soci.

Il Tribunale aveva ritenuto che il confidi non vigilato fosse privo dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa tributaria e che la garanzia fosse quindi invalida. Avverso tale decreto le Agenzie hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il fallimento ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione del comma 4 dell’art. 3 bis del d.lgs. 462/97, degli artt. 106 e 107 d.lgs. 385/1993, dell’art. 10 del d.lgs. 141/2010 e dei decreti ministeriali richiamati, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Il motivo è fondato. La Corte richiama l’intervento delle Sezioni Unite n. 8472 del 15/03/2022, le quali hanno affermato che la fideiussione prestata da un confidi minore iscritto nell’elenco di cui all’art. 155, comma 4, T.u.b. non è nulla per violazione di norma imperativa. La nullità, si osserva, non è prevista testualmente né può ricavarsi in via indiretta dalla previsione che riserva a tali soggetti la sola attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi connessi o strumentali.

Il rilascio di fideiussioni non è attività riservata a soggetti autorizzati, come gli intermediari finanziari ex art. 107 T.u.b., né è precluso alle società cooperative che operino in coerenza con il proprio oggetto sociale. Il ragionamento del Tribunale, che aveva escluso i confidi minori dalla possibilità di costituire garanzie per obbligazioni tributarie, non regge quindi al vaglio di legittimità.

Alla luce di tali principi, riaffermati nel provvedimento, il giudice di rinvio dovrà rileggere la vicenda processuale e adeguare la propria decisione. Il secondo motivo, proposto solo in via subordinata con riferimento agli artt. 1418, 1425, 1441, 1471 cod. civ., resta assorbito. La Corte accoglie dunque il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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