Art. 1739.
Obblighi dello spedizioniere
((Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere e' tenuto a osservare le istruzioni del mandante.
Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante)).
Libro IV — Delle obbligazioni