Art. 1787.

Art. 1787.

Responsabilita' dei magazzini generali

I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l'avaria e' derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell'imballaggio.

Libro IV — Delle obbligazioni