Art. 1983.

Art. 1983.

Controllo del debitore

Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura piu' di un anno.

Se e' stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al debitore.

Libro IV — Delle obbligazioni