Art. 633.
Condizione sospensiva o risolutiva
Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva.
Libro II — Delle successioni
Art. 633.
Condizione sospensiva o risolutiva
Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva.
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