Art. 741.

Art. 741.

Collazione di assegnazioni varie

((E' soggetto a collazione cio' che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di una attivita' produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti)).

Libro II — Delle successioni