Art. 742 c.c. Spese non soggette a collazione
Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze.
Le spese per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto.
Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell’art. 770.
Funzione della norma
L’art. 742 c.c. individua le attribuzioni patrimoniali che, pur essendo state sostenute dal defunto in favore del discendente o del coerede rilevante nel sistema della collazione, non devono essere conferite alla massa ereditaria, perché il legislatore le considera espressione di mantenimento, educazione, cura o spese ordinarie connesse alla vita familiare, e non anticipazioni della quota successoria. La funzione sistematica della norma è delimitare in negativo l’obbligo di collazione: dopo che l’art. 737 c.c. assoggetta a conferimento tutto ciò che il coerede abbia ricevuto per donazione, e dopo che l’art. 741 c.c. include tra le attribuzioni collazionabili varie spese per matrimonio, avviamento professionale, premi assicurativi e pagamento di debiti, l’art. 742 c.c. opera come norma di esclusione, sottraendo alla ricostruzione della massa le spese che rispondono a finalità familiari ordinarie o assistenziali, salvo il limite dell’eccedenza notevole per alcune categorie espressamente nominate.
Le spese integralmente escluse: mantenimento, educazione, malattia, abbigliamento e nozze ordinarie
Il primo nucleo della norma sottrae integralmente alla collazione le spese di mantenimento, di educazione, quelle sostenute per malattia e quelle ordinarie per abbigliamento o per nozze: ciò impone di qualificare l’esborso non in base al suo solo importo monetario, ma in base alla sua causa concreta, cioè alla funzione di sostegno personale o familiare che assolve.
Corredo nuziale e istruzione: esclusione solo entro la misura ordinaria
Il problema pratico centrale dell’art. 742 c.c. è il confine tra spesa esclusa e attribuzione collazionabile: se l’esborso rientra nel mantenimento, nell’educazione, nella cura della malattia o nelle spese ordinarie di abbigliamento e nozze, esso è integralmente fuori dalla collazione; se invece concerne il corredo nuziale o l’istruzione artistica o professionale, la non collazionabilità opera solo entro la misura ordinaria, mentre la parte che ecceda notevolmente, avuto riguardo alle condizioni economiche del defunto, deve essere conferita. Il corredo nuziale e l’istruzione artistica o professionale non sono, per definizione, sempre collazionabili né sempre esclusi, ma sono soggetti a una verifica comparativa fondata sulla misura ordinaria e sulle condizioni economiche del defunto: la parte che invoca la collazione deve allegare e provare non solo l’avvenuta spesa, ma anche il suo carattere notevolmente eccedente rispetto a tale parametro. Simmetricamente, il coerede che resiste alla domanda può difendersi dimostrando che la spesa rientrava nella normalità del tenore economico familiare.
La distinzione dall’art. 741 c.c.
La distinzione con l’art. 741 c.c. è decisiva: mentre quest’ultimo considera collazionabili le somme spese per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviare all’esercizio di un’attività produttiva o professionale, per premi assicurativi o per pagare debiti dei discendenti, l’art. 742 c.c. preserva l’area delle spese fisiologiche di vita familiare: la domanda va quindi costruita dimostrando se il caso concreto appartenga alla logica dell’anticipazione patrimoniale oppure a quella del sostegno ordinario.
L’ulteriore esclusione delle liberalità ex art. 770, secondo comma, c.c.
Il terzo comma aggiunge un’ulteriore esclusione espressa, stabilendo che non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell’art. 770 c.c.
L’onere della prova
Chi domanda la collazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa: la natura dell’esborso, la sua eventuale riconducibilità alle categorie assoggettabili a conferimento e, quando si discuta di corredo nuziale o istruzione artistica o professionale, l’eccedenza notevole rispetto alla misura ordinaria; tale prova può essere costruita anche per presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
Errori frequenti
- Ritenere sempre collazionabili le spese per corredo nuziale o istruzione artistica o professionale. Sono collazionabili solo per la parte che ecceda notevolmente la misura ordinaria, avuto riguardo alle condizioni economiche del defunto.
- Considerare collazionabile ogni spesa sostenuta dal de cuius per un discendente, senza distinguere la sua causa concreta. Le spese di mantenimento, educazione, malattia e quelle ordinarie per abbigliamento o nozze restano sempre escluse.
- Limitarsi ad allegare genericamente l’esistenza di una spesa per corredo o istruzione, senza provarne l’eccedenza notevole. L’onere di provare tale eccedenza grava su chi invoca la collazione.
Cosa fare
Va qualificata la causa concreta di ogni esborso sostenuto dal de cuius, distinguendo tra spesa fisiologica di vita familiare e attribuzione patrimoniale eccedente.
Va provata, per le spese di corredo nuziale o istruzione artistica o professionale, l’eventuale eccedenza notevole rispetto alla misura ordinaria e alle condizioni economiche del defunto, quale presupposto della loro collazionabilità.