Art. 804.
Termine per l'azione
L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio ((nato nel matrimonio)) o discendente ((…)) ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio ((nato fuori del matrimonio)).
Il donante non puo' proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.
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Libro II — Delle successioni