Art. 2813.
Pericolo di danno alle cose ipotecate
Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati, il creditore puo' domandare all'autorita' giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della sua garanzia.
Libro VI — Della tutela dei diritti