Art. 2910.

Art. 2910.

Oggetto dell'espropriazione

Il creditore, per conseguire quanto gli e' dovuto, puo' fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.

Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che e' stato revocato perche' compiuto in pregiudizio del creditore.

Libro VI — Della tutela dei diritti