Art. 2909.
Cosa giudicata
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Libro VI — Della tutela dei diritti
Art. 2909.
Cosa giudicata
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
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