Art. 894.
Alberi a distanza non legale
Il vicino puo' esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.
Libro III — Della proprietà
Art. 894.
Alberi a distanza non legale
Il vicino puo' esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.
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