Distanze degli alberi: il vincolo paesaggistico non impedisce l’estirpazione (Cass. civ. Sez. II n. 24714 del 19.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il proprietario del fondo può chiedere l’estirpazione degli alberi collocati nel fondo vicino a distanza inferiore a quella legale, senza dover provare una concreta turbativa o un danno. Gli artt. 892, 893 e 894 c.c. tutelano infatti il fondo in sé, indipendentemente dalle sue caratteristiche ed esigenze. La qualificazione dell’area come bosco e l’esistenza di un vincolo paesaggistico non consentono di omettere l’esame della domanda civilistica. Le leggi poste a tutela pubblicistica del paesaggio e dell’ambiente non possono essere invocate per impedire l’estirpazione, mentre l’eventuale necessità di autorizzazione amministrativa rileva nella fase esecutiva.

Il Fatto

I proprietari di un terreno convenivano in giudizio i proprietari del fondo confinante, deducendo che alcune piante erano state collocate a distanza non regolamentare. Chiedevano quindi l’estirpazione delle essenze ai sensi dell’art. 894 c.c. I convenuti sostenevano che le piante costituissero un bosco ceduo, sottratto alle distanze previste dall’art. 892 c.c., e domandavano in via riconvenzionale l’accertamento dell’usucapione del diritto a mantenerle nella posizione esistente.

Il Giudice di pace respingeva la domanda, qualificando le piante come bosco ceduo. Il Tribunale confermava la decisione, osservando che l’area presentava caratteristiche boschive ed era soggetta a tutela paesaggistica. Ne desumeva che qualsiasi intervento sulle piante richiedesse una specifica autorizzazione amministrativa. I proprietari del fondo confinante ricorrevano per cassazione, denunciando, tra l’altro, l’omessa decisione sulla domanda e la sovrapposizione tra disciplina civilistica delle distanze e normativa pubblicistica.

La Motivazione della Corte

La Cassazione accoglie congiuntamente i primi due motivi. Il Tribunale ha concentrato la propria valutazione sulla natura boschiva dell’area e sull’esistenza dei vincoli, senza verificare la fondatezza della pretesa proposta nei confronti del proprietario confinante. La necessità di un’autorizzazione non esaurisce, infatti, l’accertamento richiesto al giudice civile.

La sentenza impugnata non individua la tipologia delle essenze, la loro effettiva collocazione rispetto al confine e la distanza concretamente applicabile. Non chiarisce neppure se e in quale misura la normativa statale e regionale possa derogare alla disciplina codicistica. Resta inoltre priva di esame la domanda subordinata di potatura, formulata per l’ipotesi in cui l’estirpazione non potesse essere eseguita.

Il giudice del rinvio dovrà quindi svolgere un nuovo scrutinio. Dovrà applicare gli artt. 892 e 893 c.c. e valutare, ove pertinenti, le disposizioni del D.Lgs. n. 227 del 2001, dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e della legislazione regionale richiamata. La mera classificazione dell’area come bosco non consente di respingere la domanda senza accertare la violazione delle distanze.

La Corte richiama il principio espresso da Cass. civ., Sez. II, n. 15236 del 09.06.2008: la tutela opera indipendentemente dall’esistenza di un danno concreto, sicché il giudice deve verificare il rispetto della distanza prescritta. Ribadisce inoltre, richiamando Cass. civ., Sez. II, n. 15882 del 28.07.2005, che la protezione pubblicistica riguarda la zona nel suo complesso e non legittima il mantenimento di alberi piantati in violazione delle distanze. Se il vincolo impedisce materialmente la rimozione, la questione interessa l’esecuzione della sentenza e richiede la valutazione dell’autorità amministrativa competente.

Accolti i primi due motivi e assorbiti gli altri, la sentenza è cassata. La causa è rinviata al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

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Nota della Redazione

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