Art. 107.

Art. 107.

(( (Vigilanza del mercato).))

1. ((Ai fini del presente titolo, le autorita' di vigilanza del mercato assicurano, ciascuna per il proprio ambito di competenza, il rispetto dell'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 102, comma 1.))

2. ((Le autorita' di vigilanza del mercato svolgono i controlli previsti dal regolamento, nell'ambito delle rispettive competenze, anche mediante i propri uffici territoriali, nonche' tramite la collaborazione con le autorita' incaricate del controllo e gli altri enti ai quali e' demandato lo svolgimento delle attivita' di vigilanza.))

3. ((L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza hanno accesso al sistema di allarme rapido «Safety Gate».))

4. ((Le autorita' di vigilanza del mercato sono tenute a comunicare all'ufficio unico di collegamento, con cadenza annuale, i dati relativi ai controlli effettuati in applicazione del presente titolo.))

5. ((Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle misure adottate sulla base del principio di precauzione e, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono l'azione volontaria degli operatori economici di adeguamento agli obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante l'eventuale elaborazione di codici di buona condotta e accordi con le categorie di settore.))

6. ((Le autorita' di vigilanza del mercato, ciascuna per i prodotti di propria competenza, garantiscono ai consumatori la possibilita' di sporgere reclami con riguardo alla sicurezza dei prodotti, alle attivita' di controllo e vigilanza relativi a prodotti specifici nonche' ai casi in cui i rimedi offerti dai consumatori in caso di richiamo di prodotti non siano soddisfacenti, garantendo l'informazione dell'interessato in merito alle eventuali azioni intraprese.))

7. ((Se il reclamo non e' manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, le autorita' di vigilanza del mercato assicurano adeguato seguito al reclamo e forniscono al reclamante informazioni riguardo le eventuali misure intraprese.))

8. ((Per i controlli di cui all'articolo 22 del regolamento, le autorita' di vigilanza cooperano con il coordinatore dei servizi digitali di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.))

9. ((Per armonizzare l'attivita' di controllo derivante dal presente titolo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell'interno opera, per gli aspetti di coordinamento, attraverso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' attraverso gli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul territorio, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.))

10. ((Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente titolo, opera anche attraverso i propri uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.))

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