Art. 222.

Art. 222.

Incapacita' e incompatibilita' del perito

1. Non puo' prestare ufficio di perito, a pena di nullita':

a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi e' affetto da infermita' di mente;

b) chi e' interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero e' interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;

c) chi e' sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

d) chi non puo' essere assunto come testimone o ha facolta' di astenersi dal testimoniare o chi e' chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete;

e) chi e' stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.