La partecipazione al sodalizio può essere desunta dalla reiterazione dei reati-fine (Cass. pen. Sez. 4 n. 312 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La commissione di reati-fine non è, da sola, sufficiente a provare il reato associativo, ma può costituire un indice sintomatico dell’esistenza dell’associazione e della consapevole partecipazione alla stessa, quando sia supportata da elementi dimostrativi del tipo di criminalità, della struttura e delle caratteristiche dei singoli reati. La reiterazione di condotte integranti reati-fine, realizzate in concorso con altri sodali, integra indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al sodalizio, superabili solo tramite prova contraria. Ai fini della verifica della stabilità del vincolo non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere breve, purché emerga l’esistenza di un sistema collaudato. L’espletamento di una perizia dichiarata nulla non costituisce causa di incompatibilità del perito per un nuovo incarico, ai sensi dell’art. 222 cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza del Tribunale locale, aveva assolto l’imputato da alcuni capi e rideterminato la pena per i reati di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico e correlati fatti di cessione di stupefacenti. All’imputato, agente di polizia penitenziaria in servizio presso una casa di reclusione, era stato contestato di aver aderito a un sodalizio che introduceva stabilmente droga e telefoni cellulari all’interno del carcere.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo vizi di motivazione in ordine alla prova dell’adesione al sodalizio, la mancata riqualificazione dei fatti nelle ipotesi di lieve entità e la nullità della perizia per incompatibilità del perito, rinnovato dopo la declaratoria di nullità della prima perizia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi manifestamente infondati o generici. Quanto al primo motivo, ha ricordato che, pur sussistendo l’autonomia tra il reato associativo e i reati-fine, la commissione di questi ultimi può rappresentare un indice sintomatico della partecipazione al sodalizio, valorizzando i precedenti giurisprudenziali richiamati in sentenza, tra cui Sez. 2 n. 28868 del 2020 e Sez. 3 n. 20003 del 2020.
La Corte ha quindi escluso che la mancata prova della stabilità del vincolo potesse desumersi dall’asserita occasionalità dei rapporti, sottolineando che la reiterazione delle condotte di introduzione di droga, il consolidato modus operandi e la ripartizione dei ruoli nell’ambito della struttura associativa erano elementi idonei a fondare il giudizio di stabilità.
In relazione alla dedotta insufficienza del lasso temporale, la Corte ha richiamato il principio per cui non rileva la durata del periodo di osservazione, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato, secondo i precedenti di Sez. 4 n. 50570 del 2019 e Sez. 6 n. 42937 del 2021.
Quanto alla mancata riqualificazione nelle fattispecie di lieve entità, la Corte ha giudicato la motivazione dei giudici di merito congrua, evidenziando come l’introduzione di droga in carcere tramite un agente corrotto, la stabilità dei collegamenti e la disponibilità di diverse tipologie di stupefacente fossero elementi di insidiosità incompatibili con l’ipotesi attenuata.
Infine, la Corte ha rigettato il motivo relativo alla presunta incompatibilità del perito, confermando che la declaratoria di nullità di una perizia non costituisce causa di incompatibilità per il conferimento di un nuovo incarico, difettando i presupposti di cui all’art. 222 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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