Art. 376.
Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto
1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l'accompagnamento coattivo e' disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice.
Art. 376.
Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto
1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l'accompagnamento coattivo e' disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice.
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