Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) o dichiarazione infedele (art. 4)? La struttura bifasica e il quid pluris fraudolento (Cass. pen. n. 26428/2026)
Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 26428/2026, udienza pubblica del 21 aprile 2026 (sent. sez. 779/2026), R.G.N. 6728/2026. Presidente Gastone Andreazza, Relatrice Maria Beatrice Magro.
Il principio di diritto
Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000) ha struttura bifasica e richiede un quid pluris rispetto alla mera falsità dichiarativa: la falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie, seguita dal corrispondente falso in dichiarazione, con impiego di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’amministrazione finanziaria. Ove il contribuente si sia limitato a indicare elementi quantitativi falsi unicamente nella dichiarazione annuale, senza trasfondere il mendacio nella contabilità né avvalersi di artifici, si configura invece il delitto di dichiarazione infedele (art. 4), sussidiario rispetto alle fattispecie degli artt. 2 e 3.
Il fatto
La Corte d’appello aveva confermato la condanna dell’amministratore di alcune società per i reati di dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3 d.lgs. n. 74 del 2000) ed emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8), dichiarando non doversi procedere solo per l’annualità prescritta. Con il ricorso l’imputato chiedeva la riqualificazione della condotta ex art. 3 nel meno grave reato di dichiarazione infedele (art. 4), sostenendo l’assenza di artifici, perché le fatture erano regolarmente registrate; deduceva inoltre vizi sull’elemento soggettivo, sulla confisca e sul diniego delle attenuanti generiche.
La motivazione
La Corte ha respinto la riqualificazione: il giudice di merito aveva accertato una condotta prodromica alla dichiarazione, volta a occultare il fatto generatore dell’obbligazione tributaria mediante l’alterazione dei registri IVA (importi gonfiati, somme algebriche errate, importi detraibili maggiorati), con mezzi idonei a ingannare l’Erario, emersi solo dal confronto tra i dati dello spesometro e le dichiarazioni. La censura sull’elemento soggettivo era inammissibile perché non dedotta in appello; quella sulla confisca, generica; il diniego delle attenuanti era legittimamente motivato con l’elevato ammontare evaso, la serialità delle violazioni e l’assenza di ravvedimento.
Esito: la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
La sentenza traccia il confine tra art. 3 e art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000. La linea di demarcazione non sta nella falsità della dichiarazione in sé, ma nella presenza di un mendacio contabile a monte e di artifici idonei a ostacolare l’accertamento: la dichiarazione fraudolenta esige questo quid pluris insidioso, mentre la dichiarazione infedele punisce la sola non veridicità, con le relative soglie di punibilità. Sul piano difensivo, la sentenza ribadisce che le censure non dedotte in appello sono precluse in cassazione.