Opposizione ad ATP ex art. 445-bis c.p.c.: chi chiede una nuova CTU per aggravamenti deve allegarli e provarli specificamente; non basta un certificato ricognitivo (Cass. 22775/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 22775/2026, pubblicata il 6 luglio 2026 (R.G.N. 9297/2023) — camera di consiglio del 26 giugno 2026, Presidente Rossana Mancino, Relatore Giovanni Mimmo.

Il principio di diritto

“In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., in caso di contestazioni alla CTU ai sensi del comma 6 di detto articolo, il giudice deve misurarsi con tutti i motivi di contestazione, pronunciandosi, altresì, sull’intera res litigiosa senza necessariamente procedere al rinnovo della consulenza tecnica ove, quale peritus peritorum, ritenga di confutare i rilievi critici avanzati senza l’ausilio del consulente, ferma restando, in tal caso, la necessità di valutare anche le malattie sopravvenute nel corso del giudizio, come imposto dall’art. 149 disp. att. c.p.c., applicabile anche al predetto procedimento.”

Il fatto

In un giudizio per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave, promosso in opposizione ad accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 445-bis, comma 6, c.p.c., il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso per carenza di motivi specifici di contestazione della CTU. La parte ricorreva per cassazione, lamentando che il giudice non avesse valutato una certificazione medica successiva all’espletamento dell’accertamento tecnico. L’INPS, intimato, non si costituiva. Trattandosi di dati di natura personale relativi alle condizioni di salute, la Corte ha disposto l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003.

La motivazione

La Corte rigetta. Nel giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., il Tribunale, quale peritus peritorum, non è tenuto a rinnovare la perizia e può confutare direttamente i rilievi critici, ma deve confrontarsi con tutte le contestazioni sollevate, purché specifiche: la loro genericità è sanzionata con l’inammissibilità dal comma 6. Chi introduce il giudizio chiedendo una nuova CTU per accertare aggravamenti o nuove infermità sopravvenute (art. 149 disp. att. c.p.c.) ha l’onere di allegarne e provarne specificamente l’esistenza e la determinante rilevanza, in modo da rendere palese la decisività dei fatti dedotti rispetto all’accoglimento della domanda. Nel caso, la parte si era limitata ad allegare una certificazione medica meramente ricognitiva delle patologie già presenti, senza illustrare come e perché esse integrassero un aggravamento del quadro già valutato dal consulente: l’onere di specificità non risultava assolto. Inammissibili, perché prive di argomentazione, anche le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. Corretta, quindi, la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.

Esito: rigetta il ricorso. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell’INPS.

Implicazioni pratiche

Per chi assiste il richiedente prestazioni assistenziali o previdenziali (invalidità civile, indennità di accompagnamento, handicap), la pronuncia fissa un onere di specificità stringente nell’opposizione ad ATP ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. Il ricorso introduttivo deve contestare la CTU con motivi specifici, a pena di inammissibilità: non basta allegare un certificato medico successivo se meramente ricognitivo delle patologie già valutate. Chi chiede una nuova consulenza per aggravamenti o infermità sopravvenute (art. 149 disp. att. c.p.c.) deve allegarne e provarne l’esistenza e, soprattutto, la determinante rilevanza sull’esito. Il giudice, peritus peritorum, può decidere senza rinnovare la perizia, ma deve confrontarsi con le contestazioni specifiche e valutare le patologie sopravvenute. La regola operativa: documentare non l’esistenza della patologia, ma il salto qualitativo (l’aggravamento) e la sua incidenza sul requisito sanitario richiesto.

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