Art. 480.

Art. 480.

Verbale di udienza

1. L'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale di udienza, nel quale sono indicati:

a) il luogo, la data, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza;

b) i nomi e i cognomi dei giudici;

c) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori.

2. Il verbale di udienza e' inserito nel fascicolo per il dibattimento.