Art. 591.

Art. 591.

Inammissibilita' dell'impugnazione

1. L'impugnazione e' inammissibile:

a) quando e' proposta da chi non e' legittimato o non ha interesse;

b) quando il provvedimento non e' impugnabile;

c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, ((…)) 585 e 586;

d) quando vi e' rinuncia all'impugnazione.

2. Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilita' e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

3. L'ordinanza e' notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed e' soggetta a ricorso per cassazione. Se l'impugnazione e' stata proposta personalmente dall'imputato, l'ordinanza e' notificata anche al difensore.

4. L'inammissibilita', quando non e' stata rilevata a norma del comma 2, puo' essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.

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