Appello inammissibile: la dichiarazione di domicilio del solo difensore o la residenza all’estero non assolvono l’onere dell’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (Cass. pen. n. 33191/2025)

Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 33191/2025, camera di consiglio del 29 aprile 2025, R.G.N. 36244/2024. Presidente Gastone Andreazza, Relatore Fabio Zunica.

Il principio di diritto

L’onere di deposito, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., applicabile alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024) non è assolto dalla mera indicazione, contenuta nell’atto di appello redatto e sottoscritto dal solo difensore, della residenza dell’imputato all’estero: l’elezione di domicilio è atto personale a forma vincolata, espressione della volontà dell’imputato, non surrogabile da una dichiarazione del difensore; né è valida una dichiarazione di domicilio avente ad oggetto la residenza all’estero, dovendo l’imputato ivi residente, ai sensi dell’art. 169 cod. proc. pen., essere invitato a dichiarare o eleggere domicilio in Italia.

Il fatto

Il Tribunale di Verona aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti), con risarcimento in favore di più parti civili, tra cui la Regione Veneto. La Corte d’appello di Venezia dichiarava inammissibile l’appello, per omesso deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ex art. 581, comma 1-ter, c.p.p.: l’atto recava solo l’indicazione, resa dal difensore, della residenza dell’imputato all’estero (iscrizione A.I.R.E. in Bulgaria). L’imputato ricorreva per cassazione, deducendo il regolare adempimento dell’onere e la violazione dell’art. 169 c.p.p.

La motivazione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. La declaratoria di inammissibilità era immune da censure: alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024 continua ad applicarsi l’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (poi abrogato dalla legge n. 114 del 2024), secondo le Sezioni Unite (n. 13808 del 2024), che consentono di assolvere l’onere anche con il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio già in atti, evenienza qui non ricorrente. La mera indicazione della residenza dell’imputato, non da lui sottoscritta ma resa dal difensore, non integra una valida elezione di domicilio, atto personale a forma vincolata; e comunque non è valida una dichiarazione di domicilio riferita alla residenza all’estero, poiché per l’imputato ivi residente l’art. 169 c.p.p. prevede l’invito a dichiarare o eleggere domicilio in Italia.

Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, tra cui la Regione Veneto.

Implicazioni pratiche

La pronuncia ribadisce, per le impugnazioni anteriori all’abrogazione dell’art. 581, comma 1-ter, c.p.p., il rigore dell’onere di elezione o dichiarazione di domicilio. Due gli avvertimenti operativi: l’elezione di domicilio è atto personale dell’imputato, non sostituibile da una dichiarazione del solo difensore; e l’indicazione di una residenza all’estero non è idonea, dovendosi in tal caso attivare il meccanismo dell’invito ex art. 169 c.p.p. a eleggere domicilio in Italia. La cura di questi adempimenti resta decisiva per evitare la declaratoria di inammissibilità dell’appello.

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