Mantenimento dei figli maggiorenni: la legittimazione del genitore convivente cade se la casa non e’ più riferimento stabile o se i figli sono autosufficienti (Cass. 23807/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 23807/2026 (deposito 2026) – Modifica delle condizioni di divorzio, mantenimento dei figli maggiorenni e legittimazione del genitore convivente.

Il principio di diritto

La legittimazione iure proprio del genitore a richiedere l’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand’anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, purché questa rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che quel genitore provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando gli esborsi necessari; l’onere di provare la sopravvenienza di fatti idonei a revocare l’assegno grava su chi chiede la modifica. Nei giudizi di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, secondo il principio rebus sic stantibus, possono proporsi domande in corso di causa se giustificate da sopravvenienze fattuali, nel rispetto del contraddittorio.

Il fatto

Nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, la Corte d’appello, in sede di rinvio, dichiarava non più dovuto dal padre l’assegno di 5.000 euro mensili per il mantenimento delle due figlie maggiorenni, sia per il difetto di legittimazione della madre (non avendo essa provato che la casa materna fosse rimasta punto di riferimento stabile ne’ di aver anticipato gli esborsi), sia per la sopravvenuta autonomia economica delle figlie (una con reddito da lavoro, l’altra abilitata all’esercizio della professione forense e iscritta all’ordine). Revocava altresì l’ordine di pagamento diretto al datore di lavoro e il sequestro. La madre ricorreva per cassazione con cinque motivi.

La motivazione

I motivi, esaminati congiuntamente, sono tutti inammissibili. La decisione impugnata si fonda su due rationes decidendi distinte e autonome: il difetto di legittimazione iure proprio della madre (accertato in fatto, alla luce dell’ordinanza rescindente, per la mancata prova del sistematico rientro delle figlie e dell’anticipazione degli esborsi) e il raggiungimento della piena autonomia economica delle figlie. Il primo motivo, che investe la seconda ratio lamentando l’esame di una domanda nuova in sede di rinvio, e’ inammissibile perché contrasta con quanto già stabilito dalla stessa Corte nell’ordinanza rescindente, che aveva ritenuto ammissibile la contestazione – proposta in reclamo – del venir meno della legittimazione anche per l’indipendenza economica delle figlie: nei giudizi di modifica, per il principio rebus sic stantibus, sono proponibili domande giustificate da sopravvenienze fattuali. Gli altri motivi, rivolti alla prima ratio, sono inammissibili per difetto di interesse, non potendo condurre alla cassazione data la definitività dell’altra ratio. Inammissibile anche il motivo sulla revoca del pagamento diretto e del sequestro, trattandosi di apprezzamento di merito ex art. 156, comma 6, c.c. insindacabile.

Esito: la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Implicazioni pratiche

Il genitore convivente può agire iure proprio per l’assegno del figlio maggiorenne non autosufficiente solo se la casa genitoriale resta un punto di riferimento stabile e se e’ lui a provvedere materialmente, anticipando gli esborsi: quando il figlio si e’ reso economicamente autonomo o la casa non e’ più riferimento stabile, la legittimazione viene meno. In sede di modifica delle condizioni, chi chiede la revoca deve allegare e provare le sopravvenienze; e tali domande sono ammissibili anche in corso di causa (persino in reclamo), per il principio rebus sic stantibus. Sul piano dell’impugnazione, quando la decisione poggia su più rationes autonome, occorre censurarle tutte con successo, pena l’inammissibilità per difetto di interesse.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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