Art. 740 ter.

Art. 740-ter

(( (Ordine di devoluzione).

1. La Corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell'articolo 740-bis.

2. Copia del provvedimento e' immediatamente trasmessa al Ministro della giustizia, che concorda le modalita' della devoluzione con lo Stato richiedente. ))