Art. 674 c.c. Accrescimento tra coeredi
Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell’universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare, la sua parte si accresce agli altri.
Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l’accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima.
L’accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore.
È salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione.
Funzione della norma
L’art. 674 c.c. disciplina l’accrescimento tra coeredi. La sua ratio è regolare l’espansione della quota ereditaria rimasta vacante a favore degli altri coeredi, quando più eredi istituiti siano stati chiamati congiuntamente e uno di essi non possa o non voglia acquistare l’eredità (Trib. Bergamo, sent. 28/05/2025, pubbl. 09/06/2025).
La funzione dell’istituto non è correggere genericamente il testamento, ma attuare una presunta volontà di attribuzione unitaria del testatore, evitando che la porzione vacante esca dal gruppo dei chiamati congiuntamente. Per questo l’accrescimento si distingue sia dalla sostituzione testamentaria, sia dalla rappresentazione, sia dalla successiva devoluzione legittima, che vengono in rilievo secondo un ordine logico diverso e preliminare.
Ambito di applicazione e presupposti cumulativi
L’ambito di applicazione dell’art. 674 c.c. resta circoscritto alla successione testamentaria e all’istituzione di erede, non al legato. La norma presuppone cumulativamente: pluralità di eredi istituiti, chiamata congiuntiva, mancato acquisto da parte di uno di essi, assenza di una sostituzione testamentaria efficace, assenza di rappresentazione e assenza di una volontà contraria del testatore. Ove manchi anche uno solo di questi presupposti, l’accrescimento non opera e la quota vacante segue altra regola di devoluzione.
La chiamata congiuntiva: coniunctio verbis e coniunctio re
Il presupposto dell’accrescimento è la chiamata congiuntiva, ricostruita mediante il doppio criterio della coniunctio verbis e della coniunctio re: occorre, da un lato, che gli eredi siano istituiti nello stesso testamento o nella medesima disposizione e, dall’altro, che la struttura della vocazione mostri una chiamata unitaria, tipicamente senza determinazione di parti o in parti uguali, salvo che anche quote determinate consentano comunque di leggere una volontà unitaria del testatore.
«Il diritto d’accrescimento tra coeredi di cui agli artt. 674 e ss. c.c.: l’istituto dell’accrescimento può aversi soltanto nel caso di chiamata congiuntiva “quando più eredi sono istituiti con uno stesso testamento nell’universalità dei beni, senza determinazione di parte o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa e non voglia accettare”. Nella fattispecie non sussistevano tali condizioni, mancando la vocazione o chiamata congiuntiva, che sussiste quando gli eredi siano chiamati con uno stesso testamento (coniunctio verbis) e il testatore non abbia fatto determinate parti, ovvero pur determinando le parti, abbia chiamato i coeredi in parti uguali (coniunctio re); pertanto per l’accrescimento delle quote ereditarie è necessaria la coniunctio re et verbis. Nel caso in esame mancavano i requisiti della coniunctio re et verbis, atteso che l’erede era stata istituita unica erede con il testamento olografo.» (Cass. 18519/2024; Cass. 10497/2025; Trib. Bergamo 875/2025)
Premorienza, indegnità e incapacità come cause di vacanza
La premorienza del coerede istituito è una causa tipica di vacanza, ma opera ai fini dell’accrescimento solo dopo aver verificato se il testatore abbia previsto un sostituto oppure se operi la rappresentazione. Indegnità e incapacità di succedere rilevano allo stesso modo come cause di mancato acquisto della quota, da coordinare con la possibile rappresentazione e con l’eventuale riabilitazione dell’indegno, secondo la medesima logica di verifica preliminare rispetto all’operatività dell’accrescimento.
Errori frequenti
- Applicare l’accrescimento in presenza di istituzione di erede unico o di quote non riconducibili a una chiamata unitaria. Senza coniunctio re et verbis l’accrescimento non opera.
- Trascurare la verifica preliminare di sostituzione testamentaria e rappresentazione. L’accrescimento tra coeredi opera solo dopo aver escluso questi meccanismi.
- Ignorare un’eventuale volontà contraria espressa dal testatore. L’accrescimento non ha luogo se dal testamento risulta una diversa volontà.
Cosa fare
Va verificato se la vocazione presenti i requisiti cumulativi della coniunctio verbis e della coniunctio re prima di ritenere operante l’accrescimento.
Va accertato, in caso di premorienza, indegnità o incapacità del coerede, se il testatore abbia previsto una sostituzione o se operi la rappresentazione, prima di applicare la disciplina dell’accrescimento.