Sequestro dell’auto “staffetta” del narcotraffico: il coniuge intestatario deve provare la buona fede (Cass. pen. n. 33529/2025)
Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, sentenza n. 33529/2025 (c.c. 26/06/2025; R.G.N. 13257/2025; sent. sez. n. 693/2025) — Presidente Emanuele Di Salvo, Relatore Daniela Calafiore
Il principio di diritto
Ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca dell’autovettura usata per agevolare, con altra autovettura, il trasporto di stupefacente destinato allo spaccio, non basta il semplice impiego del mezzo: occorre un collegamento stabile con l’attività criminosa che esprima un rapporto funzionale (Cass. Sez. 4, n. 43937/2005, Curraj). Il terzo che invochi la restituzione qualificandosi proprietario deve provare, oltre alla titolarità del diritto, la buona fede, intesa come assenza di condizioni che configurino a suo carico un addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell’uso illecito del bene (Cass. Sez. 3, n. 34548/2023; Sez. 1, n. 68/2014; Sez. 1, n. 48673/2015).
Il fatto
Il GIP di Reggio Calabria disponeva il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di una Fiat Panda intestata alla ricorrente: secondo le indagini, l’auto era utilizzata dal marito come “staffetta” rispetto all’altra vettura adibita al trasporto di marijuana, nell’ambito del traffico organizzato dall’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 oggetto di contestazione provvisoria. Il Tribunale, in sede di appello cautelare ex art. 322-bis c.p.p., rigettava l’istanza di dissequestro, negando anche la buona fede dell’intestataria, attesi i precedenti specifici del coniuge. La proprietaria ricorreva in cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 100, comma 2, d.P.R. 309/1990, l’insussistenza del nesso di pertinenzialità ex art. 321 c.p.p., la carenza di motivazione sul periculum, la violazione del principio di proporzionalità e la propria estraneità in buona fede al reato.
La motivazione
Sull’art. 100 d.P.R. 309/1990, la Corte osserva che la tutela rafforzata del terzo proprietario — con attivazione del contraddittorio — inerisce alla fase in cui il bene sequestrato venga affidato agli organi di polizia per l’impiego in attività di istituto (Sez. 1, n. 56138/2018); qui, invece, all’esecuzione del sequestro si è accompagnata la sola custodia giudiziale conservativa ex artt. 259 c.p.p. e 81 ss. disp. att., sicché la doglianza è meramente reiterativa. Sul nesso di strumentalità, pur in assenza di modifiche o accorgimenti sul mezzo, l’ordinanza motiva adeguatamente la pertinenzialità rispetto al reato associativo, valorizzando la funzione rilevante della vettura — in uso esclusivo al coniuge — nella consueta organizzazione di reperimento e trasporto dello stupefacente, come emerso da osservazioni e intercettazioni; ciò dà conto anche dell’esigenza di sottrarre con urgenza il veicolo al traffico illecito, escludendo il difetto di proporzionalità.
Quanto alla buona fede, è persona estranea al reato solo chi non abbia tratto vantaggi dal reato e non potesse conoscerne, con la diligenza richiesta dalla situazione concreta, l’utilizzo illecito del bene: grava sul terzo uno specifico onere di allegazione circa l’assenza di condotta colposa, nel caso di specie del tutto inassolto — la ricorrente non aveva nemmeno contestato di essere moglie di soggetto con precedenti specifici, che effettuava sempre il medesimo “servizio” con uso esclusivo dell’auto. Il quinto motivo (difetto di vaglio di proporzionalità e adeguatezza) è inammissibile ex art. 606, comma 3, c.p.p., perché non dedotto con l’appello cautelare: in base alla “doppia devoluzione” la cognizione del giudice dell’appello cautelare è circoscritta ai motivi dedotti (Sez. 4, n. 576/2025). Ricorso rigettato, con condanna alle spese ex art. 616 c.p.p.
Implicazioni pratiche
La pronuncia è un vademecum per le difese dei terzi intestatari di veicoli sequestrati nei procedimenti per stupefacenti. Primo: il contraddittorio rafforzato ex art. 100 d.P.R. 309/1990 scatta solo se il mezzo è affidato alle forze dell’ordine per uso di istituto, non nella custodia giudiziale conservativa. Secondo: il nesso di strumentalità può fondarsi anche sul solo uso stabile e funzionale del veicolo nell’organizzazione del traffico, senza modifiche strutturali. Terzo — il punto più delicato: la buona fede non si presume; il familiare intestatario deve allegare e provare di non aver potuto conoscere, con l’ordinaria diligenza, l’uso illecito del bene, e la convivenza con chi ha precedenti specifici rende quest’onere particolarmente gravoso. Infine, i motivi non dedotti nell’appello ex art. 322-bis c.p.p. non possono comparire per la prima volta in cassazione.
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