Art. 290-bis.
Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci
((Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289, e' parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci)).
Art. 290-bis.
Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci
((Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289, e' parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci)).
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