Art. 518-ter.

Art. 518-ter.

Appropriazione indebita di beni culturali

((Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso e' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena e' aumentata.))

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