Art. 587. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1981, N. 442 Articolo precedente ← Art. 586-bis Articolo successivo Art. 588 → Approfondimenti e contenuti collegatiEstensione ex art. 587 c.p.p. e nomina difensore in esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 15320 del 28.04.2026)Cassazione, sent. n. 39096/2025: l’aggravante delle “più persone riunite” nell’estorsione richiede la presenza simultanea di almeno due concorrentiTorna all indice del Codice PenaleCerca