Revoca del permesso UE: riesame dell’Amministrazione e improcedibilità del ricorso (TAR Lombardia n. 1251 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’Amministrazione, in esecuzione dell’ordinanza cautelare che ha ordinato il riesame, adotti una nuova determinazione che superi e assorba quella impugnata. La revoca deve fondarsi su un giudizio di pericolosità sociale che consideri la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, senza automatismi tra condanna ostativa e decadenza dal titolo. Ove l’Amministrazione proceda a una rivalutazione complessiva degli interessi e rilasci un permesso ad altro titolo, non impugnato, il giudizio perde il proprio oggetto e le spese possono essere compensate.

Il Fatto

Il ricorrente, presente in Italia dal 2008, otteneva nel gennaio 2020 il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 d. lgs. n. 286/1998; contestualmente veniva rilasciato alla figlia minore convivente un permesso per motivi familiari. Nel febbraio 2023 il Questore disponeva la revoca del titolo, fondandola sulla condanna riportata in appello per i reati di cui agli artt. 572, 582, 585 e 587, primo comma, n. 1, cod. pen., divenuta definitiva nell’ottobre 2021, valutata come indice di attuale e concreta pericolosità sociale.

Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo la violazione della tutela rafforzata dell’art. 9 d. lgs. n. 286/1998, l’automatismo tra condanna e revoca e l’omessa valutazione del rilascio di un permesso ad altro titolo. Con ordinanza cautelare il TAR accoglieva la domanda, sospendeva il provvedimento e ordinava all’Amministrazione di procedere al riesame, con nuova decisione da depositare entro novanta giorni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, dopo la fase cautelare, l’Amministrazione ha dato esecuzione all’ordine di riesame. Ha operato una nuova ponderazione della fattispecie e ha rilasciato al ricorrente un permesso di soggiorno biennale per motivi di lavoro subordinato. Il provvedimento di revoca originariamente impugnato risulta così assorbito e superato dal nuovo divisamento degli interessi.

La decisione si fonda sul principio per cui il giudizio di legittimità ha ad oggetto l’atto impugnato: quando l’Amministrazione lo sostituisce con una determinazione che ne esaurisce gli effetti, la controversia perde il proprio oggetto. Nel caso di specie il TAR sottolinea che la nuova determinazione non è mai stata impugnata dal ricorrente.

La sentenza valorizza il contenuto dell’ordinanza cautelare, che aveva già enunciato il criterio di legalità della revoca. In quella sede il Collegio aveva richiamato l’orientamento secondo cui la revoca del permesso UE deve essere sorretta da un giudizio di pericolosità sociale con motivazione che consideri la durata del soggiorno e l’inserimento dell’interessato, escludendo ogni automatismo in presenza di condanne penali (Cons. Stato Sez. III n. 437 del 2021; Cons. Stato Sez. III n. 123 del 2020). Aveva inoltre rilevato la mancata verifica della possibilità di rilasciare un permesso ad altro titolo, ai sensi dell’art. 9, comma IX, d. lgs. n. 286/1998.

Il TAR verifica che l’Amministrazione, nel nuovo provvedimento, ha effettuato la valutazione complessiva delle prospettive lavorative, economiche e familiari dell’interessato, proprio nei sensi invocati nel ricorso. La revoca è stata quindi rivisitata in toto, con una rinnovata volontà provvedimentale non contestata dalla difesa.

Ne discende la dichiarazione di improcedibilità del ricorso. Le peculiarità della vicenda inducono il Collegio a compensare tra le parti le spese di lite, con esecuzione della sentenza da parte dell’Autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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