Art. 98.

Art. 98.

Cauzione per le spese

Il giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, su istanza del convenuto, può disporre con ordinanza che l'attore non ammesso al gratuito patrocinio presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi è fondato timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita.

Se la cauzione non è prestata nel termine stabilito, il processo si estingue.

((8))

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AGGIORNAMENTO (8)

La Corte Costituzionale con sentenza 23-29 novembre 1960 n. 67 (in G.U. 1a s.s. 3/12/1960 n. 297) ha dichiarato "illegittimità costituzionale dell'art. 98 del Codice di procedura civile, in riferimento alle norme contenute negli artt. 24 e 3 della Costituzione."

LIBRO PRIMO — DISPOSIZIONI GENERALI › TITOLO III — DELLE PARTI E DEI DIFENSORI › CAPO IV — Delle responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali