Art. 687.

Art. 687.

Casi speciali di sequestro

Il giudice può ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando è controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l'idoneità della cosa offerta.

Sezione ((III))

Dei procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto

LIBRO QUARTO — DEI PROCEDIMENTI SPECIALI › TITOLO I — DEI PROCEDIMENTI SOMMARI › CAPO III — Dei procedimenti cautelari