Art. 687.
Casi speciali di sequestro
Il giudice può ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando è controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l'idoneità della cosa offerta.
Sezione ((III))
Dei procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto
LIBRO QUARTO — DEI PROCEDIMENTI SPECIALI › TITOLO I — DEI PROCEDIMENTI SOMMARI › CAPO III — Dei procedimenti cautelari