Cessione del credito e autosufficienza: inammissibile il motivo che non riproduce i documenti (Cass. civ. Sez. 3 n. 14477 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c. quando la parte non illustri il contenuto rilevante degli atti e documenti posti a fondamento della censura, non essendo sufficiente un generico richiamo agli stessi. Tale requisito di autosufficienza, corollario della specificità dei motivi, non può essere interpretato in senso eccessivamente formalistico, ma impone comunque la puntuale indicazione del contenuto e della localizzazione degli atti richiamati. È altresì inammissibile il motivo che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata, traducendosi in un “non motivo” ex art. 366, n. 4, c.p.c..
Il Fatto
La controversia origina da un conflitto tra cessionari del medesimo credito. Una società creditrice, dopo aver ceduto una quota del proprio credito a una prima società (l’attuale ricorrente), cedeva l’intero credito a una banca. Il debitore, in presenza di contrapposte pretese, proponeva ricorso per sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c., ottenendo l’autorizzazione a depositare la somma. Nel successivo giudizio di merito, il tribunale accoglieva le domande del debitore e della banca, condannando la prima cessionaria al pagamento della somma in favore dell’istituto di credito. La corte d’appello confermava integralmente la decisione.
La Motivazione della Corte
Nel dichiarare inammissibile il primo motivo, la S.C. ha rilevato la manifesta violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c. La ricorrente, censurando l’erronea individuazione del titolo di acquisto del credito, non aveva illustrato il contenuto rilevante dei documenti (quali la comunicazione di cessione e il contratto di factoring) né ne aveva indicato la localizzazione nel fascicolo processuale, limitandosi a un generico riferimento a un documento di controparte. La Corte ha precisato che il principio di autosufficienza, come declinato dalle Sezioni Unite nell’ordinanza n. 8950 del 2022, non impone l’integrale trascrizione degli atti ma esige che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati e la loro presenza nei gradi di merito. Tale carenza è stata ritenuta ancora più grave poiché il motivo non si confrontava specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, risultando un “non motivo” ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c.
Il secondo motivo, concernente la presunta erronea applicazione del principio della soccombenza in materia di sequestro liberatorio, è stato invece dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha escluso che la misura cautelare possa addossare al debitore le conseguenze processuali del conflitto tra creditori, confermando che la condanna alle spese della parte rimasta soccombente nel giudizio di merito costituisce piana applicazione del principio generale.
La Corte ha altresì rigettato l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, ritenendo infondate le deduzioni circa la mancata produzione in formato nativo digitale e l’assenza dell’attestazione di conformità della copia informatica della sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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