Art. 501.

Art. 501.

Termine dilatorio del pignoramento

L'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata.

CAPO I — Dell'espropriazione forzata in generale › Sezione IV — Della vendita e dell'assegnazione