Art. 626.

Art. 626.

Effetti della sospensione

Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione.

LIBRO TERZO — DEL PROCESSO DI ESECUZIONE › TITOLO VI — DELLA SOSPENSIONE E DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO › CAPO I — Della sospensione del processo