Coltivatore diretto e accertamento bancario del reddito di impresa (Cass. civ. Sez. V n. 26971 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disposizione speciale di cui all’art. 32 d.P.R. n. 917 del 1986 non è l’unica regola di determinazione della redditualità del coltivatore diretto, ma opera nella più circoscritta area dei soli redditi agrari e dominicali. Ne consegue che nei confronti del coltivatore diretto, quale imprenditore anche piccolo, l’Amministrazione può procedere con metodo induttivo e utilizzare le indagini bancarie previste dall’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972. La presunzione relativa di maggior reddito desumibile dalle movimentazioni bancarie si estende alla generalità dei contribuenti e può essere vinta solo con una prova analitica, operazione per operazione. Il giudice di merito è tenuto a verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte e a dar conto in sentenza delle relative risultanze.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, che aveva accolto l’appello di un contribuente, titolare di ditta individuale, riformando la decisione di primo grado sfavorevole.

All’origine della vicenda un avviso di accertamento fondato su indagini bancarie sui conti correnti del contribuente, con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, per il 2003, maggiori ricavi non dichiarati, assoggettati al regime fiscale del reddito di impresa ai fini Irpef, Irap e Iva, oltre sanzioni. La CTR aveva ritenuto l’attività del contribuente essenzialmente agricola e quindi tassabile su base catastale, escludendo che le movimentazioni bancarie fossero riconducibili a reddito d’impresa.

La Motivazione della Corte

La Corte dà precedenza all’esame congiunto del terzo e del quarto motivo, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente di decidere sulla questione di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata.

Il collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando l’orientamento già espresso (Cass. n. 18711 del 2016), secondo cui non è precluso all’Amministrazione utilizzare, anche verso il coltivatore diretto, forme di accertamento che conseguano alla rilevazione di indici di capacità patrimoniale non coordinabili con il reddito forfettario denunciato. Costituisce principio consolidato che l’Ufficio possa rettificare con metodo sintetico la dichiarazione del coltivatore diretto quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata si possa fondatamente presumere l’esistenza di ulteriori redditi.

Neppure è esclusa l’ammissibilità del ricorso alle indagini bancarie nei confronti del coltivatore diretto quale imprenditore, anche piccolo, con conseguente onere del contribuente di superare la presunzione dimostrando l’estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili. La presunzione relativa di cui all’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973 non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38. Nel caso concreto, considerata la natura imprenditoriale dell’attività imputata al contribuente, non si pone la necessità di elidere il valore presuntivo dei prelevamenti all’esito della Corte costituzionale n. 228 del 2014.

Quanto alla natura della presunzione, il collegio ribadisce che essa è legale e non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici. Il contribuente può superarla solo con prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, con obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove per ciascuna operazione.

La CTR, facendo mal governo di tali principi, si è limitata ad affermare apoditticamente che la movimentazione di consistenti capitali era giustificata dallo svolgimento dell’attività agricola e dai rimborsi Iva, senza verificare puntualmente l’efficacia dimostrativa delle prove offerte per ciascuna operazione né dar conto delle relative risultanze. La motivazione, al contempo, non assurge al minimo costituzionale di cui all’art. 111, sesto comma, Cost. I motivi terzo e quarto sono pertanto accolti, assorbiti i restanti, con cassazione e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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