Motivazione per relationem e onere di allegazione degli atti richiamati (Cass. civ. Sez. V n. 34262 del 27.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di motivazione degli atti tributari, l’obbligo di motivazione è assolto anche per relationem, mediante rinvio ad elementi risultanti da altri atti, a condizione che questi siano allegati all’atto notificato, oppure che ne riproducano il contenuto essenziale, oppure che siano già conosciuti dal contribuente. L’onere di allegazione opera esclusivamente per gli atti dei quali il destinatario non abbia già avuto integrale e legale conoscenza: è sufficiente che l’atto richiamato sia conoscibile, essendo assolto l’obbligo motivazionale quando l’atto sia stato oggetto di precedente notificazione, sottoposto a pubblicità legale o risulti agevolmente conoscibile. La motivazione apparente, denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., ricorre solo quando le argomentazioni, pur graficamente presenti, siano obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudicante, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.
Il Fatto
La controversia trae origine da un’intimazione di pagamento, emessa dall’agente della riscossione, a seguito di una precedente ingiunzione fiscale relativa a diversi avvisi di accertamento per omesso versamento di somme dovute a titolo di TARSU per gli anni 2008-2011. Il contribuente aveva impugnato gli atti impositivi, con ricorso respinto da sentenza passata in giudicato.
Avverso l’intimazione di pagamento il contribuente proponeva ricorso, rigettato in primo grado. La Commissione Tributaria Regionale della Liguria accoglieva parzialmente l’appello, limitatamente al calcolo degli interessi. Il contribuente ricorreva quindi per cassazione, deducendo con unico motivo il vizio di motivazione apparente della sentenza d’appello, per l’omessa allegazione all’intimazione di pagamento della prodromica ingiunzione fiscale.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama anzitutto il consolidato orientamento sul sindacato di legittimità in materia di motivazione, precisando che la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dal d.l. n. 83/2012, ha ridotto il controllo al minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. Non sono più configurabili censure di contraddittorietà o insufficienza, ma solo anomalie attinenti all’esistenza stessa della motivazione.
La mancanza assoluta di motivazione, riconducibile all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., si configura quando manchi del tutto l’argomentazione, oppure quando le argomentazioni siano talmente contraddittorie da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum. La motivazione è solo apparente, con conseguente nullità per error in procedendo, quando, pur esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione.
Nel caso concreto, la Corte rileva che la Commissione Tributaria Regionale ha motivato adeguatamente, ben al di sopra del minimo costituzionale, l’infondatezza delle doglianze. Il giudice d’appello si è uniformato agli insegnamenti consolidati secondo cui l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto per relationem, tramite riferimento a elementi risultanti da altri atti, purché allegati o riprodotti nel contenuto essenziale o già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione.
La Corte ribadisce che l’interpretazione che ammette la motivazione per relationem verso atti non allegati ma agevolmente conoscibili realizza un bilanciamento tra l’efficienza dell’azione amministrativa, tutelata dall’art. 97 Cost., e il diritto di difesa del contribuente, presidiato dagli artt. 24 e 111 Cost. Il diritto di difesa sarebbe compresso solo se la conoscibilità richiedesse una ricerca complessa. Nel processo tributario, peraltro, l’omessa allegazione non rileva di per sé quando la motivazione sia sufficiente a delimitare le ragioni deducibili.
Infine, la Corte respinge anche il profilo relativo allo stato di incertezza derivante dal subentro del nuovo agente della riscossione, rilevando che tale questione è stata ritenuta nuova dal giudice d’appello e non attinta da censura, con conseguente inammissibilità in questa sede. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e con l’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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