Monitoraggio fiscale: prova del giudice penale e motivazione non apparente (Cass. civ. Sez. V n. 12358 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. concerne un fatto storico, principale o secondario, oggetto di discussione tra le parti e decisivo, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali. Non integra tale vizio la mancata valutazione di circostanze emerse in un diverso giudizio, da rivalutarsi, né il cattivo apprezzamento delle prove non legali, quando il fatto rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice. La sanzione di nullità per motivazione apparente ricorre quando il giudice, violando l’obbligo costituzionale di cui all’art. 111, sesto comma, Cost., omette di illustrare l’iter logico seguito e non consente di percepire il fondamento della decisione, non essendo sufficiente che l’interprete debba integrarla con congetture.

Il Fatto

Il contribuente impugnava due atti di contestazione e irrogazione di sanzioni in materia di monitoraggio fiscale, emessi dalla competente Direzione Provinciale, con i quali gli si contestava di avere effettuato investimenti all’estero per complessivi 320.000 euro omettendo la relativa indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale della Toscana rigettava l’appello, ritenendo provato l’investimento all’estero delle somme contestate.

Il contribuente ricorre in Cassazione con due motivi: l’omesso esame di una sentenza penale passata in giudicato, prodotta in primo grado, e la motivazione apparente della sentenza d’appello. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è respinto. La Corte rileva che la sentenza impugnata ha in realtà preso in esame il fatto che si assume pretermesso, laddove osserva che nessun certificato, sia pure falso, sarebbe stato emesso da una società finanziaria estera giuridicamente inesistente se non a fronte di un investimento, al cui correlato obbligo dichiarativo il contribuente non ha ottemperato. Il giudice d’appello ha quindi considerato il fatto storico rilevante.

La Corte aggiunge che il motivo non mira in concreto a sindacare l’omesso esame di un fatto storico-naturalistico, bensì la mancata valutazione di circostanze oggetto del giudizio penale, da rivalutarsi e ritenute decisive dal ricorrente. Sul punto richiama l’orientamento consolidato: l’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. introduce un vizio specifico che riguarda l’omesso esame di un fatto storico, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e presenti carattere decisivo; l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice, benché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie.

Il secondo motivo, che denuncia la motivazione apparente della sentenza d’appello, è parimenti infondato. La Corte ricorda che il vizio ricorre quando il giudice, violando l’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e l’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l’iter logico seguito e di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento, non consentendo di verificare se abbia giudicato iuxta alligata et probata. La nullità colpisce le sentenze prive di motivazione o affette da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, oltre a quelle con motivazione meramente apparente, che non rende percepibile il fondamento della decisione.

Nel caso concreto, la sentenza gravata chiarisce adeguatamente l’iter logico-giuridico e la sua motivazione si colloca al di sopra del minimo costituzionale. Il ricorso è rigettato, con conseguente sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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