Qualifica di coltivatore diretto: omessa pronuncia e proporzione del terzo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10068 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non integra il vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., la mancanza di una statuizione espressa quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere. La pretesa non esaminata in modo specifico deve ritenersi implicitamente rigettata se risulta incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia. Ai fini del riconoscimento della qualità di coltivatore diretto, il giudice di merito deve accertare il concorso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 legge n. 9 del 1963 e all’art. 2 legge n. 1047 del 1957, tra cui la proporzione del terzo e il fabbisogno di manodopera non inferiore a centoquattro giornate annue; tale accertamento può essere implicito purché la motivazione dia conto degli elementi concreti valutati.

Il Fatto

La ricorrente era destinataria di due cartelle di pagamento per contributi dovuti alla Gestione Coltivatori diretti, di un avviso di addebito con la medesima causale e di tre provvedimenti di disconoscimento di giornate bracciantili riferite agli anni cui risalivano i contributi richiesti. Proponeva quattro distinti ricorsi, poi riuniti, contestando la qualificazione della propria attività come lavoro di coltivatrice diretta e sostenendo di aver prestato attività di bracciante agricola.

Il Tribunale rigettava le domande e la Corte d’Appello di Potenza, con la sentenza n. 224/2017, confermava la decisione. Riteneva, in base a una serie di indici, la prevalenza dell’attività di coltivazione dei propri fondi. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’INPS ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omissione di pronuncia sul motivo di gravame relativo all’illegittimità della pretesa contributiva. Sosteneva che i giudici di merito non avessero accertato il requisito della proporzione del terzo tra il lavoro del coltivatore diretto e dei familiari e il fabbisogno complessivo di manodopera. Con il secondo motivo, in via subordinata, ha prospettato la stessa questione come violazione degli artt. 2, 3 e 4 legge n. 9 del 1963 e dell’art. 8 d.lgs. n. 375 del 1963.

La Corte ha richiamato il fermo orientamento di legittimità: per integrare l’omessa pronuncia non basta la mancanza di una statuizione espressa, ma occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto. Non ricorre il vizio quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa, potendosi ravvisare una statuizione implicita di rigetto ove la domanda non esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, come affermato da Cass. n. 6368 del 2019 e Cass. n. 16326 del 2018.

Nel caso concreto, il giudice di merito ha pronunciato sul diritto controverso, giudicando sussistente il credito dell’INPS e rendendo un provvedimento idoneo a dirimere la lite. La Corte ha quindi respinto le censure sul piano dell’omessa pronuncia, spostando l’esame sulla correttezza in diritto del provvedimento.

Quanto alla fattispecie sostanziale, il Collegio ha ricordato che la qualità di coltivatore diretto — priva di una nozione generale valida per ogni fine di legge — va desunta dal combinato disposto degli artt. 2 e 3 legge n. 9 del 1963 e dell’art. 2 legge n. 1047 del 1957. Richiede la coltivazione diretta, abituale e manuale dei fondi, anche in modo solo prevalente, e la prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore a un terzo di quella occorrente, con fabbisogno di manodopera non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue, secondo Cass. n. 15869 del 2017 e Cass. n. 30261 del 2022.

I giudici di merito, valutando plurimi elementi — l’estensione dei terreni, l’iscrizione nel registro delle imprese, il conferimento dei prodotti a una cooperativa e la competenza tecnico-professionale della ricorrente — hanno dato conto dei requisiti imposti dalla fattispecie astratta e ritenuto implicitamente provato anche il fabbisogno lavorativo. La Corte ha così rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese di legittimità e ravvisando i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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