Decreto ingiuntivo non opposto e giudicato sulla domanda non accolta (Cass. civ. Sez. I n. 10069 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato e non con riguardo alle domande o ai capi di domanda non accolti. La regola dell’art. 640, ultimo comma, cod. proc. civ., secondo cui il rigetto della domanda di ingiunzione non pregiudica la riproposizione in sede ordinaria, opera sia nel caso di rigetto totale sia di rigetto parziale. Ne deriva che la parte istante può far valere in sede di verifica del passivo il maggiore credito non riconosciuto nel decreto monitorio, senza che il giudice possa ritenersi vincolato dal giudicato formatosi sul solo capo di accoglimento. La fatturazione costituisce, dal punto di vista civilistico, l’evento generatore del credito di rivalsa IVA, autonomo rispetto al credito per la prestazione.

Il Fatto

Una società, capogruppo mandataria di un’ATI, ha proposto domanda di insinuazione al passivo del fallimento di una società di trasformazione urbana per un credito di oltre tre milioni di euro, a fronte dell’ammissione disposta dal giudice delegato per un importo inferiore. Il giudice delegato aveva escluso gli interessi moratori calcolati ex art. 133 d.lgs. n. 163/2006, ritenendo che il decreto ingiuntivo, non opposto, avesse riconosciuto solo gli interessi legali, e l’IVA richiesta su una parte del credito, per mancata emissione della relativa fattura.

Il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 98 legge fall., confermando la decisione del giudice delegato. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava l’omesso esame dell’accordo transattivo posto a fondamento del ricorso monitorio. Il secondo motivo, in via subordinata, deduceva la violazione dell’art. 2909 cod. civ., sostenendo che il giudicato del decreto ingiuntivo non copre la parte di domanda non accolta. La Corte esamina per prima la censura sub 2) del secondo motivo, per la ragione più liquida che essa pone.

Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 4510 del 2006, conformemente a Cass. n. 9857 del 2002 e, più di recente, a Cass. n. 31896 del 2019: il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità di cosa giudicata solo sul diritto consacrato e non sui capi di domanda non accolti. La reiezione, anche parziale, non è pronunzia di accertamento negativo a favore del convenuto, assente nel procedimento monitorio.

La Corte valorizza l’asimmetria delle tutele: l’intimato può provocare il contraddittorio con l’opposizione e ottenere la reiezione della domanda; l’istante, invece, non ha analoga possibilità e può solo agire separatamente, ai sensi dell’art. 640 cod. proc. civ., per la parte di domanda non accolta. Nel caso di specie la ricorrente ha chiesto il riconoscimento degli interessi moratori negati nel decreto ingiuntivo proprio in sede di verifica dello stato passivo, procedimento di natura giurisdizionale che si svolge in contraddittorio, con pienezza di accertamento da parte del giudice delegato.

Il Tribunale di Napoli ha quindi violato l’art. 2909 cod. civ., ritenendosi vincolato dal decreto ingiuntivo anche nella parte di rigetto parziale. Il primo motivo e la censura sub 1) del secondo restano assorbiti. Il terzo motivo, sulla rivalsa IVA, è dichiarato inammissibile ex art. 360-bis cod. proc. civ.: la fatturazione, pur facoltativa quanto ai tempi, costituisce l’evento generatore del credito di rivalsa, autonomo rispetto al credito per la prestazione (Cass. n. 1034 del 2017; Cass. n. 22276 del 2016).

Il decreto è cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame e per la statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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