Coltivazione di cannabis e sindacato di legittimità sulla dose media giornaliera (Cass. pen. Sez. VI n. 6723 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità in materia di sostanze stupefacenti, i motivi che contestano la valutazione del materiale probatorio e la destinazione della sostanza detenuta o coltivata chiedono alla Corte un giudizio sul fatto, che le è precluso. La valutazione della quantità, dell’esuberanza rispetto alle esigenze anche di un consumatore accanito e dell’esistenza di una organizzazione strutturale per la coltivazione costituisce accertamento riservato al giudice di merito, censurabile solo per manifesta illogicità. Il diniego di rinnovazione istruttoria in appello è sindacabile unicamente quando la conseguente lacuna probatoria comprometta la completezza e la logicità della motivazione. L’accertamento tecnico del pubblico ministero di natura meramente qualitativa è ripetibile e non richiede le forme dell’art. 360 cod. proc. pen. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità se motivato sugli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli confermava la condanna del ricorrente per il delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver coltivato piantine di cannabis e detenuto un quantitativo di marijuana già essiccata, ritenuto idoneo a ricavarne un elevato numero di dosi singole giornaliere. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, con i quali ha contestato la valutazione della destinazione della sostanza, il diniego della rinnovazione della consulenza tecnica di parte in appello, l’utilizzabilità della consulenza tecnica del pubblico ministero, il mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità del ricorso; il difensore ha depositato memoria di replica insistendo per l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i motivi muovendo da un rilievo di ordine processuale: il primo censura la valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito e chiede perciò alla Corte un giudizio sul fatto, che le è precluso. Nessuna delle circostanze addotte dal ricorrente si presenta, infatti, inconciliabile con le conclusioni dei giudici di merito, così da renderle manifestamente illogiche e censurabili in sede di legittimità.

Quanto al dato sostanziale, la Corte osserva che sono indiscusse la detenzione della sostanza, la quantità ragionevolmente reputata esuberante rispetto alle esigenze anche di un consumatore accanito e l’esistenza di una significativa organizzazione strutturale per la coltivazione. Anche in relazione alle piantine, il consulente del pubblico ministero ha escluso solo in termini di possibile la varietà indica, e ciò unicamente per le pessime condizioni di conservazione al momento dell’esame, ma ha comunque riscontrato in esse il principio attivo.

Il secondo motivo, relativo al rigetto della richiesta di rinnovare in appello la consulenza di parte, è dichiarato aspecifico. La Corte ribadisce che il diniego della rinnovazione istruttoria in appello è sindacabile in cassazione solo se la conseguente lacuna probatoria comprometta la completezza e la logicità della motivazione: evenienza esclusa, poiché la consulenza era stata disposta non per stabilire la quantità di principio attivo, ma solo per accertarne la natura, dato non controverso e che rende superflua l’indagine supplementare.

Manifestamente infondato è anche il terzo motivo: l’indagine del pubblico ministero ha avuto ad oggetto il solo aspetto qualitativo del materiale e non quello quantitativo, sicché, almeno entro tali limiti, si trattava di accertamento tecnico ripetibile e la relativa motivazione non è contrastata da specifici rilievi critici.

Il quarto motivo, sulla mancata derubricazione nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, invoca ancora un giudizio di merito, senza confutare la rilevanza delle circostanze valorizzate in sentenza. Lo scrutinio di legittimità si ferma alla verifica della non manifesta irragionevolezza: la natura organizzata della coltivazione e la consistenza della produzione realizzata sono obiettivamente incompatibili con la minima offensività richiesta. Analogamente, sul diniego delle attenuanti generiche, il giudizio di fatto è insindacabile purché la motivazione dia conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti.

L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, fissata in tremila euro in ragione della manifesta assenza di pregio degli argomenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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