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Quantificazione della pena: motivazione dettagliata solo se ampiamente superiore alla media edittale (Cass. pen. Sez. VII n. 31624/2026)

Principi di diritto (Massima)
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è suscettibile di una nuova valutazione in sede di legittimità. L’obbligo motivazionale è assolto mediante il richiamo ai criteri dell’art. 133 cod. pen. e può esprimersi anche con formule sintetiche, quali «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento». Una spiegazione specifica e dettagliata è necessaria soltanto quando la pena risulta di gran lunga superiore alla misura media edittale. È quindi inammissibile il ricorso che contesta la quantificazione senza individuare un effettivo errore di legge o una carenza motivazionale rilevante, se il giudice di merito ha giustificato anche il diniego delle attenuanti invocate.

Il Fatto

Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente censurava la sentenza della Corte d’appello di Napoli per erronea applicazione della legge penale nella determinazione della pena. Il provvedimento impugnato aveva inoltre negato sia le circostanze attenuanti generiche, sia l’attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, cod. pen.

L’ordinanza non espone il reato contestato, la pena applicata o le ragioni concrete poste alla base del trattamento sanzionatorio. La questione devoluta alla Cassazione resta circoscritta alla possibilità di sindacare la graduazione della pena e alla sufficienza della motivazione resa dal giudice di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte qualifica la doglianza come non consentita dalla legge nel giudizio di legittimità e, insieme, manifestamente infondata. Il punto decisivo è la distinzione tra controllo sulla corretta applicazione della legge penale e rivalutazione del dosaggio sanzionatorio. Quest’ultima attività appartiene al giudice di merito, al quale spetta graduare la pena secondo i parametri normativi pertinenti. Il controllo della Corte resta invece riferito alla corretta applicazione della legge e all’adeguatezza della motivazione secondo il parametro indicato.

Sul piano della motivazione, la Cassazione richiama il proprio indirizzo consolidato e cita Sez. 2, n. 36104 del 27.04.2017, Rv. 271243-01. Secondo tale orientamento, il giudice assolve ordinariamente l’onere motivazionale dando conto dell’impiego dei criteri dell’art. 133 cod. pen. Non è richiesta una dimostrazione analitica per ogni passaggio della scelta sanzionatoria. Sono sufficienti anche espressioni sintetiche che attestino la congruità o l’equità della pena e dell’eventuale aumento.

La soglia di maggiore rigore argomentativo opera soltanto quando la sanzione è di gran lunga superiore alla misura media edittale. In quel caso occorre una spiegazione specifica e dettagliata del ragionamento seguito. L’ordinanza non afferma che tale situazione ricorresse nel caso esaminato. Ne consegue che la censura non poteva fondarsi sulla sola pretesa di una motivazione più ampia. La differenza tra motivazione ordinaria e motivazione rafforzata dipende dalla collocazione concreta della pena nella scala edittale, non dalla mera insoddisfazione del ricorrente.

Nell’applicare il principio, la Cassazione rinvia alla pagina 3 della decisione d’appello. In quel passaggio la corte territoriale aveva, secondo l’ordinanza, compiutamente giustificato il diniego delle attenuanti generiche e della circostanza prevista dall’art. 62, n. 4, cod. pen. Il provvedimento di legittimità considera quindi puntualmente adempiuto l’onere motivazionale, senza riprodurre nel dettaglio le valutazioni contenute nella sentenza impugnata.

Mancando un vizio scrutinabile in Cassazione, il ricorso è dichiarato inammissibile. Alla declaratoria seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e quella al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L’esito processuale discende sia dall’estraneità della richiesta al sindacato di legittimità, sia dalla manifesta infondatezza della critica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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