Coltivazione di cava abusiva è illecito permanente e operatore professionale deve conoscere (Cass. civ. Sez. II n. 3712 del 09.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La coltivazione di una cava in assenza o in difformità dall’autorizzazione amministrativa integra illecito permanente, caratterizzato da una lesione giuridica già realizzata ma che si protrae nel tempo finché perdura la condotta illecita del contravventore. Il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 28 della legge n. 689 del 1981 non inizia a decorrere finché permane la condotta illecita. In materia di sanzioni amministrative, la mancata contestazione immediata non incide sulla tempestività dell’accertamento: l’attività di accertamento comprende il tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e alla fase deliberativa correlata alla complessità delle indagini. L’error iuris esclude la responsabilità solo se l’ignoranza del precetto è inevitabile, con apprezzamento effettuato alla luce dell’obbligo di conoscenza gravante sull’operatore professionale.

Il Fatto

La Provincia irrogava al legale rappresentante di una società, obbligato in solido, una sanzione amministrativa pecuniaria per aver eseguito attività di scavo con asportazione di materiale torboso su terreno altrui, in violazione dell’art. 33, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 44 del 1982. L’opposizione proposta avanti il Tribunale di Verona veniva parzialmente accolta, con riduzione dell’importo della sanzione.

La Corte d’appello di Venezia, in parziale accoglimento dell’appello principale della Provincia, riduceva ulteriormente la sanzione, confermando la qualificazione dell’attività come cava non autorizzata, escludendo l’applicabilità della disciplina sui movimenti di terra e rigettando l’eccezione di prescrizione. I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione articolato in nove motivi.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, relativo alla pretesa omissione di pronuncia sull’eccezione di prescrizione, la Corte rileva che il giudice di merito ha motivato in modo esaustivo, integrando il minimo costituzionale previsto dall’art. 132 cod. proc. civ. secondo i principi di Sezioni Unite n. 8053 del 2014. La coltivazione di cava senza autorizzazione è illecito permanente, sicché il termine prescrizionale non decorre finché perdura la condotta.

Quanto ai motivi secondo e terzo, concernenti la tardività della contestazione e l’utilizzo del listino prezzi, la Corte li ritiene inammissibili perché volti a censurare l’apprezzamento di merito. Richiamando Sezioni Unite n. 28210 del 2019, si afferma che l’attività di accertamento dell’illecito non coincide con l’acquisizione materiale del fatto, ma comprende il tempo necessario alla valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione e alla fase deliberativa.

Sui motivi quarto, quinto, sesto e settimo, riguardanti la CTU, la Corte conferma che la consulenza tecnica non è mezzo di prova in senso proprio ed è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che può affidare al consulente l’accertamento dei fatti quando richiesti specifici accertamenti tecnici. Non sussiste violazione dell’onere probatorio: la Provincia ha accertato scavi oltre le quote consentite dal permesso di costruire. Le contestazioni alle risultanze peritali, non censurando l’omissione di fatti decisivi, non integrano il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

Quanto alla qualificazione della condotta, la Corte ritiene infondata l’invocata applicazione dell’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 44 del 1982: secondo Cass. n. 6483 del 1990, le escavazioni su terreno più ampio sono movimenti di terra solo se funzionalmente dirette all’opera autorizzata. Nella specie il materiale estratto oltre le quote era destinato alla commercializzazione, attività estranea alle opere. È inoltre consolidato il principio per cui lo sbancamento strumentale all’attività estrattiva costituisce già coltivazione (Cass. n. 8497 del 1996).

Infine, sull’art. 3 della legge n. 689 del 1981 e sull’invocata buona fede, la Corte conferma il rigetto: il titolo edilizio consentiva solo lavori di movimentazione di terra entro quote definite, e la richiesta di variante in corso d’opera, presentata quando lo scavo era già stato eseguito, esclude la buona fede. Trattandosi di operatore professionale, la condotta va valutata con maggior rigore (Cass. n. 11253 del 2004), e l’error iuris rileva solo a fronte dell’inevitabilità dell’ignoranza del precetto.

Nota della Redazione

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