Codice deontologico forense non è norma: sindacato limitato alle Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Un. n. 20877 del 26.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il codice deontologico forense non ha carattere normativo: è un insieme di regole che gli organi di governo degli avvocati si sono dati per attuare i valori della professione. La sua violazione rileva in sede giurisdizionale solo quando si colleghi a incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, ossia a una delle ragioni che l’art. 56, terzo comma, r.d.l. n. 1578/1933 consente di far valere davanti alle Sezioni Unite. Il giudizio di gravità della trascuratezza e l’apprezzamento sull’errore inevitabile costituiscono valutazioni proprie del giudice disciplinare, insindacabili in Cassazione. La presunzione di colpa per l’atto sconveniente o vietato grava sul professionista, che deve provare l’errore non superabile con la normale diligenza.

Il Fatto

Il Consiglio distrettuale di disciplina di Brescia inflisse, con decisione depositata il 27/1/2020, la sanzione della censura a un avvocato. Questi era stato incolpato di avere violato gli artt. 9, comma 1, 10, 12 e 26, comma 3, del codice deontologico forense, per avere assunto la difesa di fiducia di un imputato in un procedimento penale e non avere preso parte ad alcuna udienza, con rilevante trascuratezza degli interessi dell’assistito.

Il Consiglio nazionale forense, con la sentenza impugnata, rigettò il ricorso del professionista, disattendendo anche la richiesta di declaratoria di prescrizione dell’azione disciplinare. L’avvocato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, chiedendo inoltre la sospensione del provvedimento impugnato.

La Motivazione della Corte

Sulla richiesta cautelare le Sezioni Unite danno continuità all’indirizzo inaugurato da Sezioni Unite n. 6967/2017: l’istanza di sospensione dell’esecutorietà della decisione del Consiglio nazionale forense può essere contenuta nel ricorso, purché abbia autonoma motivazione e sia riconoscibile come istanza cautelare. L’art. 36, comma 6, legge n. 247/2012 non impone che la richiesta sia rivolta al Consiglio, né che sia proposta in via autonoma. Nel merito l’istanza resta assorbita dall’infondatezza del ricorso.

Il cuore della decisione è il principio sulla natura del codice deontologico forense: esso non ha carattere normativo, con la conseguenza che la sua violazione è sindacabile solo se collegata a incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, cioè a una delle ragioni previste dall’art. 56, terzo comma, r.d.l. n. 1578/1933. La Corte richiama Sezioni Unite n. 13168 del 17/05/2021 e, in senso conforme, Sezioni Unite n. 15873 del 25/06/2013 e Sezioni Unite n. 11193/2023.

Quanto all’errore inevitabile, le Sezioni Unite ribadiscono che la coscienza e volontà consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o dell’omissione: opera una presunzione di colpa a carico di chi ha commesso l’atto sconveniente o vietato. Il professionista deve dimostrare l’errore non superabile con la normale diligenza o una causa esterna; non è configurabile l’imperizia incolpevole. Il precedente richiamato è Sezioni Unite n. 13456 del 29/05/2017, confermato da Sezioni Unite n. 8242/2020.

L’entità della trascuratezza riscontrata dal giudice disciplinare non è sindacabile in questa sede. Il difensore è venuto meno al primo dovere del difensore dell’imputato, l’assistenza e difesa in ogni fase del procedimento, e la mancata emersione di conseguenze pregiudizievoli per il cliente è estranea al precetto dell’art. 26, comma 3. Anche il giudizio di gravità che ha escluso la degradazione della censura in avvertimento, ai sensi dell’art. 22, comma 3, resta insindacabile. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *