Imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime dovuta anche per le concessioni portuali (Cass. civ. Sez. V n. 3711 del 09.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il presupposto dell’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione è integrato dal fatto oggettivo dell’occupazione e dell’uso assentiti di tali beni, indipendentemente dall’Autorità cui compete per legge il rilascio della concessione. La devoluzione alle Regioni e alle Autorità portuali delle funzioni amministrative e dei relativi canoni non fa venir meno quel presupposto. È conforme alla riserva relativa di legge di cui all’art. 23 Cost. la disciplina che demanda all’Autorità portuale la determinazione quantitativa del canone, quando la fonte primaria fissa presupposto impositivo, soggetti passivi, base imponibile, aliquota massima e sanzioni. Le circolari ministeriali non sono fonte di diritti e obblighi e il loro affidamento esclude solo sanzioni e interessi, non l’obbligazione tributaria.

Il Fatto

Una società concessionaria impugna un avviso di accertamento emesso per l’imposta regionale sulle concessioni statali dovuta per l’anno 2006 su una concessione demaniale marittima rilasciata da un’Autorità portuale. La società sostiene che il tributo non si applicherebbe alle concessioni portuali destinate a finalità diverse da quelle turistico-ricreative o diportistiche, perché il relativo canone non sarebbe predeterminato per legge ma rimesso a scelte discrezionali dell’Autorità concedente.

La Commissione tributaria regionale della Toscana rigetta l’appello, confermando la decisione di primo grado che aveva accolto solo parzialmente l’impugnazione con riferimento alle sanzioni. La società ricorre in cassazione con cinque motivi, riproponendo anche la questione di legittimità costituzionale della normativa regionale di riferimento. La Regione resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo di nullità per omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. I profili che la ricorrente assume non esaminati si risolvono in argomenti di puro diritto, incentrati sulla ricognizione della fattispecie astratta del tributo. Il giudice di appello, sia pure in modo sintetico, ha escluso profili di illegittimità della potestà impositiva regionale, individuando il presupposto nel rilascio della concessione demaniale marittima su bene statale insistente sul territorio regionale. Non sussiste quindi il vizio dedotto, perché la costruzione logico-giuridica del giudice di merito è incompatibile con la domanda e integra una statuizione implicita di rigetto.

Quanto alla motivazione dell’atto impositivo, la Corte richiama il proprio orientamento secondo cui non è necessaria l’allegazione di atti richiamati, come il provvedimento di determinazione del canone, che devono ritenersi già in possesso del contribuente, destinatario di quegli stessi atti.

Nel merito la Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 2 della legge n. 281 del 1970 attribuisce alle Regioni l’imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, stabilendo che le Regioni ne determinano l’ammontare in misura non superiore al triplo del canone di concessione. La Regione Toscana ha dato attuazione alla normativa statale e, con la legge regionale n. 85 del 1995, ha commisurato l’imposta, per le concessioni demaniali marittime, al quindici per cento del canone statale di concessione.

La Corte ribadisce che il presupposto impositivo è il fatto oggettivo dell’occupazione e dell’uso assentiti dei beni demaniali, non l’esistenza di una concessione rilasciata dallo Stato. La devoluzione alle Regioni e alle Autorità portuali delle funzioni amministrative e dei canoni non elimina quel presupposto. Sul versante della riserva relativa di legge, la legge statale individua presupposto, soggetti passivi, base imponibile e aliquota massima; la determinazione quantitativa del canone da parte dell’Autorità portuale è ammessa purché non comporti canoni inferiori a quelli derivanti dal d.l. n. 400 del 1993. Le circolari ministeriali non escludono l’obbligazione tributaria: l’affidamento incolpevole vale solo a escludere sanzioni e interessi, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000.

La Corte esclude infine che alla legge regionale n. 77 del 2012 possa riconoscersi efficacia retroattiva o natura di interpretazione autentica: essa è stata adottata in attuazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 68 del 2011, che ha trasformato il tributo in proprio regionale dal 1° gennaio 2013, mentre la previgente natura di tributo derivato imponeva alle Regioni di non modificarne le aliquote e di non disporre esenzioni fuori dai criteri statali. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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