Compensazione atecnica tra crediti PAC e prelievi quote latte (Cass. civ. Sez. II n. 7196 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporti tra il credito dell’agricoltore a titolo di contributi dell’Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac) e i debiti del medesimo per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità. A tal fine rileva l’unitarietà del rapporto, in base alla quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento postula l’effettività del recupero delle somme dovute dai produttori che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale. La declaratoria di inammissibilità del ricorso esonera la Suprema Corte dal disporre la rinnovazione della notificazione nulla, effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato, in applicazione del principio di ragionevole durata del processo.
Il Fatto
Una società agricola conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Pordenone, l’AGEA chiedendo la condanna al pagamento di una somma a titolo di contributi comunitari Pac. La domanda era stata accolta in primo grado, ma la somma dovuta era stata posta in compensazione con altre somme pretese dall’ente, relative a multe sulle quote latte degli stessi periodi temporali. L’AGEA proponeva appello.
La Corte d’Appello di Trieste accoglieva il gravame e rigettava la domanda di pagamento, rilevando che non era stata documentata l’impugnazione dell’accertamento delle sanzioni né la pendenza di un giudizio sulle stesse. In mancanza di tale prova, il credito opposto in compensazione poteva ritenersi dotato dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Avverso tale sentenza la società agricola proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rileva che il ricorso è stato erroneamente notificato all’Avvocatura distrettuale di Trieste anziché all’Avvocatura generale dello Stato. Richiamando le Sezioni Unite n. 608 del 2015, il Collegio ricorda che in tal caso la notifica è nulla ed è ammissibile la sua rinnovazione. Tuttavia, poiché i motivi sono inammissibili e infondati, la Suprema Corte è esonerata dal disporre la rinnovazione, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo, che impone di evitare inutili dispendi di attività processuale, come affermato da Sez. I n. 6924 del 2020.
Il primo motivo, con cui si denuncia l’omessa pronuncia sul quantum e sull’eccezione di tardività, è dichiarato inammissibile. La Corte d’Appello non ha esaminato la questione perché assorbita dall’accoglimento dell’appello dell’ente: il rigetto integrale della domanda di pagamento ha reso la riduzione del quantum una questione evidentemente subordinata, rispetto alla domanda principale di riconoscere la compensazione.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La censura, pur erroneamente formulata come vizio di motivazione, è infondata: non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo. Richiamando Sez. V n. 29191 del 2017, la Corte ravvisa il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi del gravame.
Il terzo e il quarto motivo, con cui si deduce la non opponibilità dei crediti da prelievo supplementare in compensazione con i contributi Pac, sono infondati. La Corte dà continuità all’orientamento consolidato, richiamando Sez. I n. 12721 del 2023 e Sez. I n. 16530 del 2022, secondo cui la compensazione atecnica è ammissibile ove il controcredito risulti certo e liquido. Nel caso di specie il giudice di merito ha accertato l’esistenza del credito dell’AGEA e ha correttamente rigettato la domanda, sussistendo gli estremi per eccepirlo in compensazione, in modo da accertare in via meramente contabile il saldo finale tra le parti.
Il ricorso è quindi rigettato. Nulla sulle spese, non essendosi costituita la parte intimata. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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